Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 N 81
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1? aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 1.
Finalita'/em>
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit?di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformit?all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformit?della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di et?e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un'attivita'lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cos?definito e' equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di societ? anche di
fatto, che presta la sua attivit?per conto delle
societ?e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione
di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o
di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente
ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il
volontario, come definito dalla legge 1? agosto 1991, n.
266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile; il volontario che
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1? dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
b) ?datore di lavoro?: il soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attivit? ha
la responsabilit?dell'organizzazione stessa o
dell'unit?produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale
degli uffici nei quali viene svolta l'attivit? e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide
con l'organo di vertice medesimo;
c) ?azienda?: il complesso della struttura organizzata
dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) ?dirigente?: persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivit? lavorativa e vigilando su di essa;
e) ?preposto?: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivit?lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) ?responsabile del servizio di prevenzione e
protezione?: persona in possesso delle capacit?e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) ?addetto al servizio di prevenzione e protezione?:
persona in possesso delle capacit?e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32, facente parte del
servizio di cui alla lettera l);
h) ?medico competente?: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per
tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) ?rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?:
persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro;
l) ?servizio di prevenzione e protezione dai rischi?:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivit?di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) ?sorveglianza sanitaria?: insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalit? di svolgimento dell'attivit?lavorativa;
n) ?prevenzione?: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarit?del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrit?dell'ambiente
esterno;
o) ?salute?: stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermit?
p) ?sistema di promozione della salute e sicurezza?:
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con
la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) ?valutazione dei rischi?: valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione
in cui essi prestano la propria attivit? finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
salute e sicurezza;
r) ?pericolo?: propriet?o qualit?intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) ?rischio?: probabilit?di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) ?unit?produttiva?: stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) ?norma tecnica?: specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) ?buone prassi?: soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento
delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo
51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria
tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la pi?ampia
diffusione;
z) ?linee guida?: atti di indirizzo e coordinamento per
l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) ?formazione?: processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze
e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi;
bb) ?informazione?: complesso delle attivit? dirette a
fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro;
cc) ?addestramento?: complesso delle attivit? dirette a
fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro;
dd) ?modello di organizzazione e di gestione?: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e
590, terzo comma, del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute sul lavoro;
ee) ?organismi paritetici?: organismi costituiti a
iniziativa di una o pi?associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente pi?rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivit?formative e l'elaborazione e
la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivit?o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) ?responsabilit?sociale delle imprese?: integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche
delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivit?commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit? privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalit? istituzionali alle attivit?degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universit? degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1? agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarit?organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit?lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorit?nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorit? ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza puo'chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle societ?semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.
13. In considerazione della specificit?dell'attivit? esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi?rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit?di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Art. 4.
Computo dei lavoratori
1. Ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il
presente decreto legislativo fa discendere particolari
obblighi non sono computati:
a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile;
b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o
di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;
c) gli allievi degli istituti di istruzione e
universitari e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di
videoterminali;
d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di
altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro;
e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di
tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, nonche' prestazioni che
esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74
del medesimo decreto.
f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n.
877, ove la loro attivit?non sia svolta in forma
esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto
1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della protezione civile e i volontari che
effettuano il servizio civile;
h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili
di cui al decreto legislativo 1? dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni;
i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del
codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla
successiva lettera l);
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui
all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di
procedura civile, nonche' i lavoratori a progetto di cui
agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove
la loro attivit?non sia svolta in forma esclusiva a
favore del committente.
2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attivit?stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi?rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivit?in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attivit? diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
Capo II
Sistema
istituzionale
Art. 5.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attivit?di vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
1. Presso il Ministero
della salute, il Comitato per l'indirizzo e la
valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attivit?di vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e'
presieduto dal Ministro della salute ed e' composto da:
a) due rappresentanti del Ministero della salute;
b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) cinque rappresentanti delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. Il Comitato di cui al
comma 1, al fine di garantire la pi?completa attuazione
del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell'azione
pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai
settori prioritari di intervento dell'azione di
vigilanza, i piani di attivit?e i progetti operativi a
livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni
provenienti dai comitati regionali di coordinamento e
dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a
livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
istituzionali al fine di promuovere l'uniformit?
dell'applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorit?della ricerca in tema di
prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori.
4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a),b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese e' effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
5. Le modalit?di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit?di missione.
Art. 6.
Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro
1. Presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
h) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
i) un rappresentante del Ministero della
solidariet?sociale;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente pi?
rappresentative a livello nazionale;
o) dieci esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e
della piccola e media impresa, comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altres partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo' istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu?richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.
6. Le modalit?di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit?di missione.
8. La Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'articolo 5;
c) definire le attivit?di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'articolo 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal
sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere
alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti
delle regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le
procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5,
tenendo conto dei profili di rischio e degli indici
infortunistici di settore. Tali procedure vengono
recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e dell'interno
acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano;
g) definire criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di
condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificit?dei settori produttivi
di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della
responsabilit?sociale, dei lavoratori e di tutti i
soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
livelli di tutela definiti legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'articolo 30.
Art. 7.
Comitati regionali di coordinamento
1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformit?degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.
Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro
1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attivit?di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit?di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cos?come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit?con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit?operative e addestrative. Per tale finalit?e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a),b), c) e d) del comma 6.
6. I contenuti dei flussi
informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle
istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle
istituzioni preposte.
7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit?dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le attivit?di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.
Art. 9.
Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivit? anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'ISPESL, l'INAIL e
l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro
assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma
coordinata, per una maggiore sinergia e
complementarieta' le seguenti attivita'
a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani
triennali di attivita'
b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in
logiche di conferenza permanente di servizio, per
assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai
programmi di intervento in materia di sicurezza e salute
sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p),
per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione
e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni
normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli
infortuni e delle malattie professionali;
c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie,
piccole e micro imprese, anche attraverso forme di
sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al
suggerimento dei piu' adatti mezzi, strumenti e metodi
operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita' in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, sia all'individuazione degli elementi di
innovazione tecnologica in materia con finalita'
prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni
pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed
in conformit?ai criteri e alle modalit?elaborati ai
sensi degli articoli 6 e 11;
e) formazione per i responsabili e gli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo
32;
f) promozione e divulgazione, della cultura della salute
e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi
scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa
stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato
per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive
e per il coordinamento nazionale delle attivit?di
vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di
cui all'articolo 5;
h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo
2, comma 1, lettera z);
m) contributo al Sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto
dall'articolo 8.
3. L'attivit?di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non puo' essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivit? di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivit?non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attivit?di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivit?di consulenza non vi e' l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorit?competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attivit?di consulenza non esclude o limita la possibilit?per l'ente di svolgere l'attivit?di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento dell'attivit?di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attivit?di consulenza sono devoluti in ragione della met?all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
4. L'INAIL fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo
1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni
altra disposizione previgente, svolge, con la finalit?
di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione
delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti
oltre a quanto previsto negli altri articoli del
presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
coordinandosi con il Ministero della salute e con
l'ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In
sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono
fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a
fare data dal 1? gennaio 2007.
5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL e' ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. L'ISPESL, nell'ambito
delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi
delle proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo unitariet?della azione di prevenzione nei
suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti
attivit?
a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca
scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo
della prevenzione degli infortuni, e delle malattie
professionali, della sicurezza sul lavoro e della
promozione e tutela della salute negli ambienti di vita
e di lavoro;
b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto,
su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono
un'elevata competenza scientifica. Ai fini della
presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di
lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e
sicurezza del lavoro;
c) e' organo tecnico-scientifico delle Autorit?
nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini
del controllo della conformit?ai requisiti di sicurezza
e salute di prodotti messi a disposizione dei
lavoratori;
d) svolge attivit?di organismo notificato per
attestazioni di conformit?relative alle Direttive per le
quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del
mercato;
e) e' titolare di prime verifiche e verifiche di primo
impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale
regime;
f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli
altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome
in materia salute e sicurezza del lavoro;
g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle
regioni e alle province autonome per l'elaborazione del
Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali
e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per
il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo
salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del
raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in
materia;
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo
informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle
strutture operative per la promozione della salute,
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attivit?di
vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio
sanitario nazionale;
l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati
derivanti dalle attivit?di prevenzione nei luoghi di
lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario
nazionale;
m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere
generale e formula, pareri e proposte circa la
congruit?della norma tecnica non armonizzata ai
requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica
delle metodiche e delle procedure per la valutazione e
la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato
di salute dei lavoratori in relazione a specifiche
condizioni di rischio e contribuisce alla definizione
dei limiti di esposizione;
o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
p) coordina il network nazionale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit?di focal point
italiano nel network informativo dell'Agenzia europea
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
q) supporta l'attivit?di monitoraggio del Ministero
della salute sulla applicazione dei livelli essenziali
di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
7. L'IPSEMA svolge, con la
finalit?di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad
integrazione delle proprie competenze quale gestore
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali del settore
marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
a) raccoglie e registra, a fini statistici ed
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell'evento;
b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli
infortuni e sulle malattie correlate al lavoro,
raccordandosi con il Ministero della salute e con
l'ISPESL;
c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie
spese istituzionali, progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) supporta, in raccordo con le amministrazioni
competenti in materia di salute per il settore
marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le
prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i
lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro
reinserimento lavorativo;
e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse
da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con
riferimento agli infortuni del settore marittimo. In
sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono
fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a
fare data dal 1? gennaio 2007.
Art.
10.
Informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivit?di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Art.
11.
Attivit?promozionali
1. Nell'ambito della
Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono
definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal
Comitato di cui all'articolo 5, le attivit? promozionali
della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo
in particolare a:
a) finanziamento di progetti di investimento in materia
di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole,
medie e micro imprese; per l'accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicit?delle
procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente
dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
b);
c) finanziamento delle attivit?degli istituti
scolastici, universitari e di formazione professionale
finalizzata all'inserimento in ogni attivit?scolastica
ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di specifici percorsi formativi
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti
a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e
della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'universit?e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivit?di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera d).
3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalit?operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altres? concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.
4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e' facolt?degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivit?scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalit? Tale attivit?e' svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.
5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit?sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorit?per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).
6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivit?specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.
7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit? ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
12.
Interpello
1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione e' integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit?di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attivit?di vigilanza.
Art.
13.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e' svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit?del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
2. Ferme restando le
competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo
stesso personale pu?esercitare l'attivit?di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti
attivit? informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale
competente per territorio:
a) attivit?nel settore delle costruzioni edili o di
genio civile e pi?in particolare lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio
di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori
subacquei;
c) ulteriori attivit?lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della
salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo
5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge attivit?di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorit?marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanit?aerea e marittima, alle autorit?portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche' ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres?per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalit?di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia pu?avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
4. La vigilanza di cui al presente articolo e' esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.
5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivit?di vigilanza, non pu?prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit?di consulenza.
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualit?di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivit?di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.
Art.
14.
Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche' di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivit? imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravit?di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attivit? imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata all'Autorit?per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il provvedimento di sospensione pu?essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
4. E' condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale,
di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, o di gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
5. E' condizione per la
revoca del provvedimento da parte dell'organo di
vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma
2:
a) l'accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate
violazioni delle disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro;
b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivit?di prevenzione nei luoghi di lavoro.
9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.
Capo III
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Sezione I
MISURE
DI TUTELA E OBBLIGHI
Art.
15.
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e
sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un
complesso che integri in modo coerente nella prevenzione
le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche'
l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ci?non sia
possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici
nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei
posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ci?che e' pericoloso con ci? che
non lo e', o e' meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori
che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e
biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorit?delle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al
rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i
lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e
i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature,
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformit?alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art.
16.
Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da
parte del datore di lavoro, ove non espressamente
esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalit?br> ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa
necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit?
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
Art.
17.
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non
pu?delegare le seguenti attivit?
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Art.
18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che
esercita le attivit?di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attivit?secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto
delle capacit?e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informare il pi?presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivit?in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
nonche' consentire al medesimo rappresentante di
accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma
3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza
di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle
rispettive competenze, a fini statistici e informativi,
i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell'attivit? alle dimensioni dell'azienda o
dell'unit?produttiva, e al numero delle persone
presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivit?in regime di
appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalit?del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro;
v) nelle unit?produttive con pi?di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneit?
2. Il datore di lavoro
fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al
medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
Art.
19.
Obblighi del preposto
1. In riferimento alle
attivit?indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le
loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
nonche' delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro
superiori diretti;
b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il pi?presto possibile i lavoratori esposti
al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit?
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che
si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37.
Art.
20.
Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in
particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro,
le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e
possibilit? e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit?in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit?del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit?nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art.
21.
Disposizioni relative ai componenti dell'impresa
familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile
e ai lavoratori autonomi
1. I componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere
o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile,
i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile e i soci delle societ?semplici operanti
nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformit? alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie
generalit? qualora effettuino la loro prestazione in un
luogo di lavoro nel quale si svolgano attivit?in regime
di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al
comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attivit?svolte e con oneri a proprio carico hanno
facolt?di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attivit?svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Art.
22.
Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art.
23.
Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformit? gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art.
24.
Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art.
25.
Obblighi del medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio
di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
anche ai fini della programmazione, ove necessario,
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della
attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrit?psico-fisica dei lavoratori,
all'attivit?di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalit? organizzative del
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di ?promozione
della salute?, secondo i principi della
responsabilit?sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici pi?avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle
sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna
e custodisce, sotto la propria responsabilit? una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o
unit? produttive con pi?di 15 lavoratori il medico
competente concorda con il datore di lavoro il luogo di
custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione
dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con
salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto
di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e
gli fornisce le informazioni riguardo la necessit?di
conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica,
le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal
presente decreto legislativo, alla cessazione del
rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il
lavoratore interessato pu?chiedere copia delle predette
cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico
di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessit?di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione della attivit?che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altres? a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di
cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrit?psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta
all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una
periodicit? diversa dall'annuale deve essere comunicata
al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono
forniti con tempestivit?ai fini della valutazione del
rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso
dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al
Ministero della salute entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
26.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unit?produttiva della stessa,
nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima:
a) verifica, con le modalit?previste dal decreto di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneit?tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o mediante contratto d'opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica
e' eseguita attraverso le seguenti modalit?
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei
requisiti di idoneit?tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivit?
2. Nell'ipotesi di cui al
comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivit?lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci?non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivit?delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit?solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivit?delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullit?ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi? rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entit?e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi?rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi?vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivit?in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit?del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Art.
27.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi
1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.
2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Sezione II
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'et? alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per
la sicurezza e la salute durante l'attivit? lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,
a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale
e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacit?professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres?rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
Art.
29.
Modalit?di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivit?di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalit?di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit? A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unit?produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit?di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui
al comma 6 non si applicano alle attivit?svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),
b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivit?che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere
esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del
titolo IV del presente decreto.
Art.
30.
Modelli di organizzazione e di gestione
1. Il modello di
organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia
esimente della responsabilit?amministrativa delle
persone giuridiche, delle societ?e delle associazioni
anche prive di personalit?giuridica di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato
ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivit?di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivit?di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivit?di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivit?di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivit?di vigilanza con riferimento al rispetto
delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei
lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivit?di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivit?svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altres?prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit?delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivit?in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit?finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
Sezione III
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art. 31.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unit?produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacit?e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivit?svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu?avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unit?produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilit?in materia.
6. L'istituzione del
servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unit?produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o
rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
8. Nei casi di aziende con pi?unit?produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, pu?essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Art.
32.
Capacit?e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
interni ed esterni
1. Le capacit?ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit?lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit?lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit?tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
3. Possono altres?svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit? dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit?ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'universit?e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'universit?e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universit?e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit?di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di
istruzione, di formazione professionale e universitari e
nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unit?scolastica in possesso
dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unit?scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari disponibile ad operare in una pluralit?di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.
Art.
33.
Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrit?degli ambienti di lavoro,
nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2,
e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attivit?aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alla
riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
Art.
34.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro pu?svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit?lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validit? la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altres?tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Art.
35.
Riunione periodica
1. Nelle aziende e nelle
unit?produttive che occupano pi?di 15 lavoratori, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una
volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione
il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e
l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione
possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire
i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza
complessiva sulla base delle linee guida per un sistema
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altres?luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unit?produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facolt?del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Sezione IV
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36.
Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivit?della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la
lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro
provvede altres?affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivit?svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivit?di protezione e prevenzione
adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Art.
37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalit?della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altres? che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gi? in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove
previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in
occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a
cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di
cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attivit?di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalit? la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attivit?di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalit? dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non pu?essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi?di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non pu?comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit?di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Sezione V
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Art. 38.
Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni
di medico competente e' necessario possedere uno dei
seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in
medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universit?e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivit?di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit?per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivit?
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altres?necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina ?medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro?.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Art.
39.
Svolgimento dell'attivit?di medico competente
1. L'attivit?di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente
svolge la propria opera in qualit?di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna
pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivit?di vigilanza, non pu? prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit?di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente pu?avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con pi?unit?produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit? il datore di lavoro pu? nominare pi?medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.
Art.
40.
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario
nazionale
1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.
Art.
41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
2. La sorveglianza
sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua
idoneit?alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneit?alla mansione specifica. La periodicit?di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicit?pu?assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con
provvedimento motivato, pu? disporre contenuti e
periodicit?della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell'attivit?
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneit?alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione
onde verificare l'idoneit?alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro
nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui
al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altres? finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente,
sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui
al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneit?
b) idoneit?parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneit?temporanea;
d) inidoneit?permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit? temporanea vanno precisati i limiti temporali di validit?
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Art.
42.
Provvedimenti in caso di inidoneit?alla mansione
specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneit?alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sezione VI
GESTIONE
DELLE EMERGENZE
Art.
43.
Disposizioni generali
1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t),
il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e
d?istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non pu?essere evitato, possano
cessare la loro attivit? o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi
lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per
la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell'impossibilit?di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per
evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unit?produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unit?produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit?in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art.
44.
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non pu?essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non pu?subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilit?di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu?subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art.
45.
Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit?e delle dimensioni dell'azienda o della unit? produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attivit? al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalit?di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
Art.
46.
Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumit?delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumit?dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto
previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e
dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di
cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai
fattori di rischio, adottano uno o pi?decreti nei quali
sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio
ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e
delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attivit?di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attivit?di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attivit?di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Sezione VII
CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
Art. 47.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit?di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unit?produttive, e' eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unit?produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per pi?aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unit?produttive con pi?di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalit?di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit?di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit?produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit? produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit?produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale.
Art.
48.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalit?ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit?produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalit?di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalit?di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unit?produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalit?e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalit?di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit? la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Art.
49.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo
1. Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di pi?aziende o
cantieri:
a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di
autorit?portuale nonche' quelli sede di
autorit?marittima da individuare con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei
trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva
del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entit?presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte
le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un
numero complessivo di addetti mediamente operanti
nell'area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit?di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalit? secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
Art.
50.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in
ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unit?produttiva;
c) e' consultato sulla designazione del responsabile e
degli addetti al servizio di prevenzione, alla
attivit?di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico
competente;
d) e' consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro,
agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non
inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrit?fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorit?competenti, dalle
quali e', di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo
35;
m) fa proposte in merito alla attivit?di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
individuati nel corso della sua attivit?
o) pu?fare ricorso alle autorit?competenti qualora
ritenga
che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolt?riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non pu?subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit?e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalit?per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Art.
51.
Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche' dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit?di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attivit?svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
Art.
52.
Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticit?/em>
1. Presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) e' costituito il fondo di sostegno alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriali e alla
pariteticit? Il fondo opera a favore delle realt?in cui
la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o
costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e
di pariteticit?migliorativi o, almeno, di pari livello
ed ha quali obiettivi il:
a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore
al cinquanta per cento delle disponibilit?del Fondo,
delle attivit?delle rappresentanze dei lavoratori per la
sicurezza territoriali, anche con riferimento alla
formazione;
b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro
delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui
all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori
stagionali del
settore agricolo e dei lavoratori autonomi;
c) sostegno delle attivit?degli organismi paritetici.
2. Il fondo di cui al comma
1 e' finanziato:
a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo
48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue
per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero
l'unit?produttiva;
b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle
sanzioni previste dal presente decreto per la parte
eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione
delle sanzioni previste dalla previgente normativa
abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007,
incrementato del 10 per cento;
c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo
9, comma 3;
d) relativamente all'attivit?formative per le piccole e
medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle
risorse di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi?rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalit?di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalit?di cui al medesimo comma nonche' il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivit? svolta, da inviare al Fondo.
Sezione VIII
DOCUMENTAZIONE
TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
Art.
53.
Tenuta della documentazione
1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalit?di
memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di
gestione della predetta documentazione devono essere
tali da assicurare che:
a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito
solo ai soggetti a ci?espressamente abilitati dal datore
di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia
consentito solo alle persone responsabili, in funzione
della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla
lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone
responsabili che le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo autogenerato
dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese
quelle inerenti alle generalit?e ai dati occupazionali
del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle
gi?memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla
base dei singoli documenti, ove previsti dal presente
decreto legislativo, le informazioni contenute nei
supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due
distinti supporti informatici di memoria e siano
implementati programmi di protezione e di controllo del
sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una
procedura in cui siano dettagliatamente descritte le
operazioni necessarie per la gestione del sistema
medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i
codici di accesso.
3. Nel caso in cui le
attivit?del datore di lavoro siano
articolate su vari sedi geografiche o organizzate in
distinti settori funzionali, l'accesso ai dati
pu?avvenire mediante reti di comunicazione elettronica,
attraverso la trasmissione della password in
modalit?criptata e fermo restando quanto previsto al
comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei
dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu?essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalit?per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Art.
54.
Comunicazioni e trasmissione della documentazione
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalit? indicati dalle strutture riceventi.
Capo IV
Disposizioni penali
Sezione I
SANZIONI
Art. 55.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. E' punito con l'arresto
da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000
euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui
alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che
viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere q) e z), prima parte;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso
previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al
comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e'
commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attivit?che espongono i
lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268,
comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, e da attivit? di manutenzione,
rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attivit?disciplinate dal titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di pi?imprese e la cui
entit?presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno.
3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalit?di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o pi?delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).
4. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18,
comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34,
comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b)
e c);
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18,
commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera
b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46,
comma 2;
c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18,
comma 1, lettera c). Nei casi previsti dal comma 2, si
applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli
26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;
e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a
4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera bb);
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma
1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai
tre giorni;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1,
lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad
un giorno;
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione
dell'articolo 26,
comma 8;
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo
18, comma 1, lettera s);
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500
in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera
aa).
5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Art.
56.
Sanzioni per il preposto
1. I preposti sono puniti
nei limiti dell'attivit?alla quale sono tenuti in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19,
comma 1, lettere a), e),f);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a
900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1,
lettere b), c), d);
c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione
dell'articolo 19, comma 1, lettera g).
Art.
57.
Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e
gli installatori
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
Art.
58.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e'
punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a
2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1,
lettere d), e) e f);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25,
comma 1, lettera l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1,
lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo
41, comma 5;
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a
10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.
Art.
59.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a
600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la
stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui
alla medesima disposizione.
Art.
60.
Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i
lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci
delle societ?semplici operanti nel settore agricolo
1. I soggetti di cui
all'articolo 21 sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a
2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1,
lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300
euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1,
lettera c).
Sezione II
DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROCESSO PENALE
Art. 61.
Esercizio dei diritti della persona offesa
1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne d?immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolt?di esercitare i diritti e le facolt?della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Titolo II
LUOGHI DI LAVORO
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 62.
Definizioni
1. Ferme restando le
disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini
dell'applicazione del presente titolo, si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro,
ubicati all'interno dell'azienda o dell'unit?produttiva,
nonche' ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o
dell'unit?produttiva accessibile al lavoratore
nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di
un'azienda agricola o forestale.
2. Le disposizioni di cui
al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
Art.
63.
Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gi?utilizzati prima del 1? gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilit?e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.
Art.
64.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
provvede affinche':
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui
all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che
conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto pi?rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e
la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi
vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al
controllo del loro funzionamento.
Art.
65.
Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza pu?consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
Art.
66.
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrit?fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosit?dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Art.
67.
Notifiche all'organo di vigilanza competente per
territorio
1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al
comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella
valutazione e relativi:
a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e
delle principali modalit?di esecuzione delle stesse;
b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e
degli impianti.
L'organo di vigilanza territorialmente competente pu?
chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in
relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di pi?di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.
Capo II
Sanzioni
Art. 68.
Sanzioni per il datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e'
punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da
4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64
e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e
2.
Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Capo I
Uso
delle attrezzature di lavoro
Art.
69.
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimit?di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la
salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.
Art.
70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di
vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni
ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa
a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa
sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva
di prodotto, in tutto o in parte, risulta non
rispondente a uno o pi?requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari
di cui al comma 2, ne informano immediatamente
l'autorit?nazionale di sorveglianza del mercato
competente per tipo di prodotto. In tale caso le
procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non
rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del
datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di
attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante
apposita prescrizione a rimuovere la situazione di
rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o
pi?requisiti essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente,
nei confronti del fabbricante e dei soggetti della
catena della distribuzione, alla conclusione
dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorit?nazionale per la sorveglianza del mercato.
Art.
71.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta
delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende
in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature
stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature gi?in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformit?alle istruzioni
d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario,
da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure
di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
stabilite con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro
di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo
stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalit?di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature
richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilit?particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto
una formazione adeguata e specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati
in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto
disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede
affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende
dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un
controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della
messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni
montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localit?di
impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono
provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in
base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero
dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni
volta che intervengano eventi eccezionali che possano
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle
attrezzature di lavoro, quali riparazioni,
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivit?
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e
l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unit?produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalit?di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Art.
72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilit? che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovr?altres?acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.
Art.
73.
Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di
lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di
lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione adeguata in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altres?a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit?particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalit?per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit?della formazione.
Capo II
Uso dei
dispositivi di protezione individuale
Art. 74.
Definizioni
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato ?DPI?, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi?rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze
armate, delle forze di polizia e del personale del
servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei
mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attivit?lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare
rischi e fattori nocivi.
Art.
75.
Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Art.
76.
Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1
devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per se' un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue
necessit?
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di pi?DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Art.
77.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai
fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che
non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinche' questi siano adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori
fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme
d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le
raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro,
anche sulla base delle norme d'uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata
dell'uso, in funzione di:
a) entit?del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali,
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte
di pi?persone, prende misure adeguate affinche' tale uso
non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unit?
produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al
termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito
dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso
l'addestramento e' indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Art.
78.
Obblighi dei lavoratori
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro
disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Art.
79.
Criteri per l'individuazione e l'uso
1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
tenendo conto della natura, dell'attivit?e dei fattori
specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando
le priorit?delle misure di protezione collettiva, si
rende necessario l'impiego dei DPI.
Capo III
Impianti
e apparecchiature elettriche
Art. 80.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
prende le misure necessarie affinche' i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a
disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti,
installati, utilizzati e manutenuti in modo da
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura
elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti
a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente
prevedibili.
2. A tale fine il datore di
lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al
precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
Art.
81.
Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonche' le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.
Art.
82.
Lavori sotto tensione
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonche' quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e
le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in
corrente alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve
essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per tale attivit?secondo le
indicazioni della pertinente normativa tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica;
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da
aziende autorizzate con specifico provvedimento dei
competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e'
affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti
idonei per tale attivit?
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona
tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gi?autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
Art.
83.
Lavori in prossimit?di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimit?di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.
Art.
84.
Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.
Art.
85.
Protezione di edifici, impianti strutture ed
attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinche' gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.
Art.
86.
Verifiche
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalit?ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorit?di vigilanza.
Art.
87.
Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro e'
punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma
2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7,
5.9.1, 5.9.2,
5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e'
punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o
con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la
violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8,
5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4,
dell'allegato V, parte II;
b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti
2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1
dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
750 a euro 2.500 per la violazione:
a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti
diversi da quelli indicati alle lettere a) e b)
dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
d) dell'articolo 86, comma 3.
Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure
per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili
Art.
88.
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del
presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attivit?minerarie esistenti entro il perimetro dei
permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o
esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della
miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori
del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di
caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attivit?di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attivit?svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si
effettuino riprese, purche' tali attivit?non implichino
l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art.
89.
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato:
?cantiere?: qualunque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato
nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di
appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con
il progettista per la fase di progettazione dell'opera e
con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, il responsabile dei lavori e' il
responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui
attivit?br> professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non pu?essere il datore di lavoro
delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entit?presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto
di appalto con il committente che, nell'esecuzione
dell'opera appaltata, pu?avvalersi di imprese
subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneit?tecnico-professionale: possesso di
capacit?organizzative, nonche' disponibilit?di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento
alla realizzazione dell'opera.
Art.
90.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di pi? imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pi?imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolt? di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolt? di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento
dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneit?tecnico-professionale dell'impresa
affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalit?di cui all'allegato XVII. Nei
casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo
che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e
artigianato e del documento unico di
regolarit?contributiva, corredato da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pi? rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il
requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarit? contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;
c) trasmette all'amministrazione competente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire
o della denuncia di inizio attivit? il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di
cui al periodo che precede sussiste anche in caso di
lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle
singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di
lavori realizzati direttamente con proprio personale
dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del
documento unico di regolarit?contributiva, anche in caso
di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.
Art.
91.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione
dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato
II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e'
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Art.
92.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneit?del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo
100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua
il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino,
se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivit?nonche' la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli
accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per
l'esecuzione d?comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unit?sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
Art.
93.
Responsabilit?dei committenti e dei responsabili dei
lavori
1. Il committente e' esonerato dalle responsabilit? connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilit? connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilit?connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).
Art.
94.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit?nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art.
95.
Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera
osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrit?
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attivit?che avvengono sul
luogo, all'interno o in prossimit?del cantiere.
Art.
96.
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
1. I datori di lavoro delle
imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche
nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa,
anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere
con modalit?chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di
materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o
il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti
e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Art.
97.
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneit?tecnico professionale si fa riferimento alle modalit?di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro
dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e
96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani
operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Art.
98.
Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori
1. Il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di
cui al decreto del Ministro dell'universit?e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del
9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita
nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S,
86/S, di cui al decreto del Ministro dell'universit?e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universit?e della
ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di
attivit?lavorativa nel settore delle costruzioni per
almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9,
L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle
classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche'
attestazione, da parte di datori di lavoro o
committenti, comprovante l'espletamento di attivit?
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante
l'espletamento di attivit?lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altres? in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universit? dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalit?e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non pi?in servizio, abbiano svolto attivit? tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualit?di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
Art.
99.
Notifica preliminare
1. Il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unit? sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata
conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo
di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso
d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui
entit?presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
Art.
100.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessit?dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarit? dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolt?di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Art.
101.
Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
Art.
102.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolt?di formulare proposte al riguardo.
Art.
103.
Modalit?di previsione dei livelli di emissione sonora
1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pu?essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validit?e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.
Art.
104.
Modalit?attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gi?visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivit?i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivit?i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I
Campo
di applicazione
Art. 105.
Attivit?soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit? che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivit?lavorativa.
Art.
106.
Attivit?escluse
1. Le disposizioni del
presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione
delle sostanze minerali;
b) alle attivit?di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare.
Art.
107.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivit?lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Sezione II
Disposizioni
di carattere generale
Art. 108.
Viabilit?nei cantieri
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilit?delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.
Art.
109.
Recinzione del cantiere
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Art.
110.
Luoghi di transito
1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Art.
111.
Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature
per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei
casi in cui i lavori temporanei in quota non possono
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo
adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro
pi?idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformit?ai seguenti criteri:
a) priorit?alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti
alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pi?idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate pi?sicure non e' giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu? modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro pu?essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata pi?sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu?modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.
Art.
112.
Idoneit?delle opere provvisionali
1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti pi?idonei ai sensi dell'allegato XIX.
Art.
113.
S c a l e
1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi?di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt?costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
3. Le scale semplici
portatili (a mano) devono essere costruite con materiale
adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli
elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro
uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli
fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono
essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe pi?di 4 metri deve
essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato
l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati
sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremit?
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle
estremit?superiori, quando sia necessario per assicurare
la stabilit?della scala.
4. Per le scale provviste alle estremit?superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro
assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da
garantire la loro stabilit? durante l'impiego e secondo
i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un
supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale
dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in
modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o
ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una
presa sicura;
e) le scale a pioli composte da pi?elementi innestabili
o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare
il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale
portatili composte di due o pi? elementi innestati (tipo
all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i
15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremit?superiori dei montanti devono essere assicurate
a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe pi?di 8 metri devono essere
munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se
ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.
Art.
114.
Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Art.
115.
Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
1. Nei lavori in quota
qualora non siano state attuate misure di protezione
collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1,
lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino
idonei sistemi di protezione composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Art.
116.
Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
1. Il datore di lavoro
impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi in conformit?ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate
separatamente, una per l'accesso, la discesa e il
sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione
di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E'
ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro
pi?pericoloso e se sono adottate misure adeguate per
garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di
sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa
e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a
evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda
il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza
deve essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del
lavoratore; d) attrezzi ed altri accessori utilizzati
dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato,
anche al fine di poter immediatamente soccorrere il
lavoratore in caso di necessit? Il programma dei lavori
definisce un piano di emergenza, le tipologie operative,
i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e
le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di
lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso
i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte
dell'organo di vigilanza competente per territorio di
compatibilit?ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1
e 2.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
3. La formazione di cui al
comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso
dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali,
sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,
loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e
conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e
protezione;
f) le procedure di salvataggio.
4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit?dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art.
117.
Lavori in prossimit?di parti attive
1. Quando occorre
effettuare lavori in prossimit?di linee elettriche o di
impianti elettrici con parti attive non protette o che
per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti
attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di
sicurezza.
2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.
Sezione III
Scavi e
fondazioni
Art. 118.
Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilit?del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
Art.
119.
Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pi?di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit? anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu?essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
Art.
120.
Deposito di materiali in prossimit?degli scavi
1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Art.
121.
Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilit?dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreche' sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.
Sezione IV
Ponteggi
e impalcature in legname
Art. 122.
Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.
Art.
123.
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art.
124.
Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Art.
125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altres?essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; pu?essere consentita una maggiore distanza quando ci?sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilit?
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
Art.
126.
Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Art.
127.
Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purche' la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidit?e la stabilit?
Art.
128.
Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte pu?essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Art.
129.
Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato pi?di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pu?servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione pu?essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.
Art.
130.
Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Sezione V
Ponteggi
fissi
Art. 131.
Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gi?autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Art.
132.
Relazione tecnica
1. La relazione di cui
all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il
ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili
e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati
e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli
materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati
sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di
impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei
massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi
e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste
l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art.
133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza
superiore a 20 metri e quelli per i quali nella
relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi
schemi di impiego, nonche' le altre opere provvisionali,
costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessit?in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in
base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilit?eseguito secondo le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Art.
134.
Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art.
135.
Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art.
136.
Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessit?del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano pu?assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di pi?aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno pu?fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro
assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un
ponteggio e' impedito tramite fissaggio su una
superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio
hanno una capacit?portante sufficiente;
c) il ponteggio e' stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione
dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del
lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e
tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una
circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da
impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l'uso, nonche' la presenza di spazi vuoti
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione
collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al
comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit?dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.
Art.
137.
Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalit? dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.
Art.
138.
Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui
alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse
deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1
metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore
a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non
inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1,
nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e
3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte
di sicurezza.
Sezione VI
Ponteggi
movibili
Art. 139.
Ponti su cavalletti
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.
Art.
140.
Ponti su ruote a torre
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalit?dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
Sezione VII
Costruzioni
edilizie
Art. 141.
Strutture speciali
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilit?dell'opera sia completamente assicurata.
Art.
142.
Costruzioni di archi, volte e simili
1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidit?e con modalit?tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilit?
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.
Art.
143.
Posa delle armature e delle centine
1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.
Art.
144.
Resistenza delle armature
1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonche' le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.
2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Art.
145.
Disarmo delle armature
1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Art.
146.
Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pu?essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondit?superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Art.
147.
Scale in muratura
1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
Art.
148.
Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumit?delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Art.
149.
Paratoie e cassoni
1. Paratoie e cassoni
devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi
dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire
ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua
e di materiali.
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Sezione VIII
Demolizioni
Art. 150.
Rafforzamento delle strutture
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilit?delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Art.
151.
Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilit?delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Art.
152.
Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Art.
153.
Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
Art.
154.
Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Art.
155.
Demolizione per rovesciamento
1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pu? essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta pu?essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Art.
156.
Verifiche
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, pu?stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalit?e l'organo tecnico incaricato.
Capo III
Sanzioni
Art. 157.
Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
1. Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90,
commi 1, secondo
periodo, 3, 4 e 5;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1,
primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a
6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9,
lettera c).
Art.
158.
Sanzioni per i coordinatori
1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori e' punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92,
comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto
da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro
per la violazione dell'articolo 92, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
92, comma 1, lettera d).
Art.
159.
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i
preposti
1. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100,
comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1
e 2, 148;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli
112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma
1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152,
comma 1, 154;
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500
a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma
1, lettera d), e 97, comma 3, nonche' per la violazione
delle disposizioni del capo II del presente titolo non
altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a
3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma
4, e 101, commi 2 e 3.
2. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500
a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma
1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137,
comma 1, 145, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a
900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e
5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.
Art.
160.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori autonomi
sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo
100, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a
2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 161.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Art.
162.
Definizioni
1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di seguito indicata ?segnaletica di sicurezza?:
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una
attivit? o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza
o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un
pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un
rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un
determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che
fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o
ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f) segnale di informazione: un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere
da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di
una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la
cui visibilit?e' garantita da una illuminazione di
intensit? sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme
ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che
fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato
un significato determinato;
l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta
una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una
superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo
costituito da materiale trasparente o semitrasparente,
che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da
apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso
e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o
un pericolo attuale per i lavoratori.
Art.
163.
Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformit?all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarit?del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unit?produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Art.
164.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro
provvede affinche':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i
lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza
impiegata all'interno dell'impresa ovvero
dell'unit?produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in
particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve
avere per oggetto specialmente il significato della
segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa
implica l'uso di gesti o di parole, nonche' i
comportamenti generali e specifici da seguire.
Capo II
Sanzioni
Art.
165.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163
e 164, comma 1,
lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo
164, comma 1, lettera a).
Art.
166.
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400
a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150
a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1,
lettera a).
Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 167.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit?lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente
titolo, s'intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
pi?lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico,
che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie
delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.
Art.
168.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessit?di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia
possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le
misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta
la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo
conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta
movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e
salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di proget-tazione,
le condizioni di sicurezza e di salute connesse al
lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie
dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio,
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle
esigenze che tale attivit?comporta, in base all'allegato
XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di
cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del
rischio e dei fattori individuali di rischio di cui
all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalit?del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si pu?fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Art.
169.
Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto
dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato;
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione
ai rischi lavorativi ed alle modalit?di corretta
esecuzione delle attivit? 2. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in
merito alle corrette manovre e procedure da adottare
nella movimentazione manuale dei carichi.
Capo II
Sanzioni
Art.
170.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera
b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione
dell'articolo 169, comma 1, lettera a).
Art.
171.
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro
400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168,
commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro
150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169,
comma 1, lettera a).
Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
Capo I
Disposizioni
generali
Art.
172.
Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit?lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente
titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di
trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario
all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa
e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo
separato.
Art.
173.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione
utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con
tastiera ovvero altro sistema di immissione dati,
incluso il mouse, il software per l'interfaccia
uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unit?a dischi,
il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonche'
l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza
un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.
Capo II
Obblighi
del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro,
all'atto della valutazione del rischio di cui
all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformit?ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.
Art.
175.
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivit?mediante pause ovvero cambiamento di attivit?
2. Le modalit?di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalit?e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessit?/p>
5. E' comunque esclusa la cumulabilit?delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art.
176.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicit? delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et? quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneit?temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneit?
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalit?previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivit?svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessit?e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Art.
177.
Informazione e formazione
1. In ottemperanza a quanto
previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1,
lettera l), il datore di lavoro:
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare
per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
2) le modalit?di svolgimento dell'attivit?
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1,
lettera a).
Capo III
Sanzioni
<\p>
Art. 178.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed
il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione
dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5,
177, comma 1, lettera b);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione
dell'articolo 177, comma 1, lettera a).
Art.
179.
Sanzioni a carico del preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro
400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174,
comma 2 e 3, 175;
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro
150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174,
comma 1, lettera a).
Titolo VIII
AGENTI FISICI
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 180.
Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivit?comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
Art.
181.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa pu? includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entit?dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi pi?dettagliata.
Art.
182.
Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit?di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Art.
183.
Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Art.
184.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell'ambito degli
obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di
lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro
rappresentanti vengano informati e formati in relazione
al risultato della valutazione dei rischi con
particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b) all'entit?e al significato dei valori limite di
esposizione
e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e
V, nonche' ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo
dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalit?per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno
diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi
della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie all'uso.
Art.
185.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle modalit?e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la
sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un'alterazione apprezzabile dello stato di salute
correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne
informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio.
Art.
186.
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
Capo II
Protezione
dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro
Art. 187.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
Art.
188.
Definizioni
1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo
della pressione acustica istantanea ponderata in
frequenza ?C?;
b) livello di esposizione giornaliera al rumore
(LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio,
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione al rumore per una giornata lavorativa
nominale di otto ore, definito dalla norma
internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a
tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w):
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei
livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto
ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990
punto 3.6, nota 2.
Art.
189.
Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di
esposizione e i valori di azione, in relazione al
livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87
dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 ?Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85
dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 ?Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80
dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 ?Pa).
2. Laddove a causa delle
caratteristiche intrinseche della attivit?lavorativa
l'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra,
e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, il
livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come
dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore
limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al
minimo i rischi associati a tali attivit?
3. Nel caso di variabilit?del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Art.
190.
Valutazione del rischio
1. Nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta
l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i
minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli
effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze
ototossiche connesse con l'attivit?svolta e fra rumore e
vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno
osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai
costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformit?
alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore
oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e'
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza
sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilit?di dispositivi di protezione
dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu? fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in conformit?all'articolo 28, comma 2.
Art.
191.
Valutazione di attivit?a livello di esposizione molto
variabile
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivit?che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro pu?attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilit?dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cos?classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
Art.
192.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina
i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le
seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualit?di rendere
disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui
obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al
minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con
materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensit?dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ci?sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivit? il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Art.
193.
Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il
datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal
rumore non possono essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 192,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per
l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo
III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i
valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al
di sopra dei valori superiori di azione esige che i
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale
dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione
individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Art.
194.
Misure per la limitazione dell'esposizione
1. Fermo restando l'obbligo
del non superamento dei valori limite di esposizione,
se, nonostante l'adozione delle misure prese in
applicazione del presente capo, si individuano
esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per
evitare che la situazione si ripeta.
Art.
195.
Informazione e formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
Art.
196.
Sorveglianza sanitaria
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit? diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu? disporre contenuti e periodicit?della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunit?
Art.
197.
Deroghe
1. Il datore di lavoro pu?richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Art.
198.
Linee Guida per i settori della musica delle attivit?
ricreative e dei call center
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite la parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attivit?ricreative e dei call center.
Capo III
Protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Art.
199.
Campo di applicazione
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.
Art.
200.
Definizioni
1. Ai fini del presente
capo, si intende per:
a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le
vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema
mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare
disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni
meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in
particolare lombalgie e traumi del rachide;
c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel
tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni
misurate per una giornata lavorativa nominale di otto
ore;
d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al
corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo,
ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata
lavorativa nominale di otto ore.
Art.
201.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. Ai fini del presente
capo, si definiscono i seguenti valori limite di
esposizione e valori di azione.
a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e'
fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20
m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2.
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
1) il valore limite di esposizione giornaliero,
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e'
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a
1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.
2. Nel caso di variabilit?del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Art.
202.
Valutazione dei rischi
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu?essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entit?delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della
valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene
conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi
inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a
urti ripetuti;
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione
specificati nell'articolo 201;
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai
minori;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e
salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro
o altre attrezzature;
e) le informazioni fornite dal costruttore
dell'attrezzatura di lavoro;
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate
per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
g) il prolungamento del periodo di esposizione a
vibrazioni trasmesse al corpo intero al di l?delle ore
lavorative, in locali di cui e' responsabile;
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse
temperature, il bagnato, l'elevata umidit?o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del
rachide;
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria,
comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica.
Art.
203.
Misure di prevenzione e protezione
1. Fermo restando quanto
previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei
rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i
valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica
un programma di misure tecniche o organizzative, volte a
ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne
conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore
esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate
concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che
producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor
livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i
rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali
sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni
trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema
mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature
di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di
lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei
posti di lavoro;
f) l'a deguata informazione e formazione dei lavoratori
sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro
e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro
esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensit?
dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con
adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per
la protezione dal freddo e dall'umidit?
2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.
Art.
204.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit?diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu?disporre contenuti e periodicit? della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altres? sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o pi?delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.
Art.
205.
Deroghe
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, pu?richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attivit?lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma pu?occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro pu?richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Capo IV
Protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi
elettromagnetici
Art.
206.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art.
207.
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili
nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione
a campi elettromagnetici che sono basati direttamente
sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni
biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che
i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono
protetti contro tutti gli effetti nocivi a
breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l'entit?dei parametri direttamente
misurabili, espressi in termini di intensit?di campo
elettrico (E), intensit?di campo magnetico (H),
induzione magnetica (B) e densit?di potenza (S), che
determina l'obbligo di adottare una o pi?delle misure
specificate nel presente capo. Il rispetto di questi
valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite
di esposizione.
Art.
208.
Valori limite di esposizione e valori d'azione
1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Art.
209.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei
rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformit?alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformit?al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purche' si sia gi? proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della
valutazione del rischio di cui
all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare
attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il
tipo dell'esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione
di cui all'articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri
dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi
(detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di
materiali infiammabili provocata da scintille prodotte
da campi indotti, correnti di contatto o scariche
elettriche;
e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
f) la disponibilit?di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione ai campi
elettromagnetici;
g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
h) sorgenti multiple di esposizione;
i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.
Art.
210.
Misure di prevenzione e protezione
1. A seguito della
valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di
azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore
di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma
dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite
di esposizione non sono superati e che possono essere
esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed
applica un programma d'azione che comprenda misure
tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni
superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto
in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi
elettromagnetici di intensit?inferiore, tenuto conto del
lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei
campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e
delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell'intensit?
dell'esposizione;
g) della disponibilit?di adeguati dispositivi di
protezione individuale.
2. Iuoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove ci?sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche', nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art.
211.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit? inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu? disporre contenuti e periodicit?diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2.
Art.
212.
Linee guida
1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.
Capo V
Protezione
dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche artificiali
Art. 213.
Campo di applicazione
1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.
Art.
214.
Definizioni
1. Agli effetti delle
disposizioni del presente capo si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda
compresa tra 100 []m e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni
ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:
1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a
lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 []m. La banda
degli ultravioletti e' suddivisa in UVA (315-400 []m),
UVB (280-315[]m) e UVC (100-280 []m);
2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 380 e 780 []m;
3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza
d'onda compresa tra 780 []m e 1 mm. La regione degli
infrarossi e' suddivisa in IRA (780-1400 []m), IRB
(1400-3000 []m) e IRC (3000 []m-1 mm);
b) laser (amplificazione di luce mediante emissione
stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale
si possa far produrre o amplificare le radiazioni
elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle
radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di
emissione stimolata controllata;
c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un
laser;
d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica
diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di
esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni
ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori
esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche
siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli
occhi e sulla cute conosciuti;
f) irradianza (E) o densit?di potenza: la potenza
radiante incidente per unit?di area su una superficie
espressa in watt su metro quadrato (W m-2);
g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo
dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J
m-2);
h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per
unit?d'angolo solido per unit?di superficie, espressa in
watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);
i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione
radiante e radianza alle quali e' esposto un lavoratore.
Art.
215.
Valori limite di esposizione
1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.
2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.
Art.
216.
Identificazione dell'esposizione e valutazione dei
rischi
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in
occasione della valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata
dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni
ottiche;
b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo
215;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente
sensibili al rischio;
d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni
sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le
sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento
temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative
progettate per ridurre i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche artificiali;
g) la disponibilit?di azioni di risanamento volte a
minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni
ottiche;
h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte
nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le
informazioni pubblicate;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali;
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente
alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le
sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a
quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le
classificazioni analoghe;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle
sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative
attrezzature di lavoro in conformit?delle pertinenti
direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Art.
217.
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
1. Se la valutazione dei
rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
mette in evidenza che i valori limite d'esposizione
possono essere superati, il datore di lavoro definisce e
attua un programma d'azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che
l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in
particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore
esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno
radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di
dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi
meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di
lavoro; e) della progettazione e della struttura dei
luoghi e delle
postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello
dell'esposizione;
g) della disponibilit?di adeguati dispositivi di
protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove ci?sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Art.
218.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit? inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonche' prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.
3. Laddove i valori limite
sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi
sulla salute:
a) il medico o altra persona debitamente qualificata
comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il
lavoratore riceve in particolare le informazioni e i
pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe
sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati
significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria
tenendo conto del segreto professionale.
Capo VI
Sanzioni <\p>
Art.
219.
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
2. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da
2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182,
comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193,
comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209,
commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda
da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli
articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.
Art.
220.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.
Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE
Capo I
Protezione
da agenti chimici
Art. 221.
Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivit?lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano altres? al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivit?comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.
Art.
222.
Definizioni
1. Ai fini del presente
capo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivit?
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e
siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
e successive modificazioni, nonche' gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione come
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e
successive modificazioni, nonche' gli agenti che
rispondono ai criteri di classificazione come preparati
pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i
preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili
come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa di loro propriet?chimico-fisiche,
chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite
di esposizione professionale;
c) attivit?che comporta la presenza di agenti chimici:
ogni attivit?lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale
attivit? lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria
all'interno della zona di respirazione di un lavoratore
in relazione ad un determinato periodo di riferimento;
un primo elenco di tali valori e' riportato
nell'allegato XXXVIII;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di
tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di
salute del singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
g) pericolo: la propriet?intrinseca di un agente chimico
di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilit?che si raggiunga il potenziale
nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.
Art.
223.
Valutazione dei rischi
1. Nella valutazione di cui
all'articolo 28, il datore di lavoro
determina, preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti,
prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro propriet?pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate
dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la
relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo
2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in
presenza di tali agenti, compresa la quantit?degli
stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i
valori limite biologici; di cui un primo elenco e'
riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive
adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali
azioni di sorveglianza sanitaria gi?intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivit? ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilit?di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivit?lavorative che comportano l'esposizione a pi?agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio pu?includere la giustificazione che la natura e l'entit?dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivit?nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivit?comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessit?
Art.
224.
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al
minimo mediante le seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro
specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono
o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e
dell'intensit?dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantit?di agenti presenti
sul luogo di lavoro in funzione delle necessit? della
lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di
lavoro di agenti chimici pericolosi nonche' dei rifiuti
che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantit?di un agente chimico pericoloso e alle modalit?e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art.
225.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione
1. Il datore di lavoro,
sulla base dell'attivit?e della valutazione dei rischi
di cui all'articolo 223, provvede affinche' il rischio
sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione,
qualora la natura dell'attivit?lo consenta, con altri
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori.
Quando la natura dell'attivit?non consente di eliminare
il rischio attraverso la sostituzione il datore di
lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante
l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel
seguente ordine di priorit?
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e
controlli tecnici, nonche' uso di attrezzature e
materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di protezione
collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora non si
riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli
articoli 229 e 230.
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantit?pericolose di sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura
dell'attivit?lavorativa non consenta di prevenire sul
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose
di sostanze infiammabili o quantit?pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro
deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione che
potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o
l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero
provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o
miscele di sostanze chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed
organizzative previste dalla normativa vigente, gli
effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti
all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti
dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili.
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne d?comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.
Art.
226.
Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attivit?necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.
5. Le misure di emergenza
devono essere contenute nel piano previsto dal decreto
di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno
inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivit? pericolose,
sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per
l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle
procedure, in modo tale che servizi competenti per le
situazioni di emergenza possano mettere a punto le
proprie procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi
specifici derivanti o che possano derivare dal
verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza,
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in
base al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.
Art.
227.
Informazione e formazione per i lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti
dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e
ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche
importanti sul luogo di lavoro determinino un
cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti
sul luogo di lavoro, quali l'identit?degli agenti, i
rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori
limite di esposizione professionale e altre disposizioni
normative relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni
adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed
altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
disposizione dal responsabile dell'immissione sul
mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni.
2. Il datore di lavoro
assicura che le informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali
informazioni possono essere costituite da comunicazioni
orali o dalla formazione e dall'addestramento
individuali con il supporto di informazioni scritte, a
seconda della natura e del grado di rischio rivelato
dalla valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle
circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinche' la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art.
228.
Divieti
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivit?indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente e' presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purche' la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di
cui al comma 1, possono essere effettuate, previa
autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le
seguenti attivit?
a) attivit?a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione
scientifica, ivi comprese le analisi;
b) attivit?volte ad eliminare gli agenti chimici che
sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere
usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso pi?rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che
intende effettuare le attivit? di cui al comma 3 deve
inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che la rilascia
sentito il Ministero della salute e la regione
interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata
dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivit?e delle reazioni o
processi;
e) misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.
Art.
229.
Sorveglianza sanitaria
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza
sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che
comporta l'esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con
periodicit?diversa decisa dal medico competente con
adeguata motivazione riportata nel documento di
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della
sorveglianza sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
tale occasione il medico competente deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle
prescrizioni mediche da osservare.
3. Il monitoraggio
biologico e' obbligatorio per i lavoratori
esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un
valore limite biologico. Dei risultati di tale
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.
I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima,
vengono allegati al documento di valutazione dei rischi
e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma
6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
effettuata a norma dell'articolo 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per
eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata una
visita medica straordinaria per tutti gli altri
lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu? disporre contenuti e periodicit?della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
Art.
230.
Cartelle sanitarie e di rischio
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
Art.
231.
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.
Art.
232.
Adeguamenti normativi
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanit? dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con uno o pi?decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altres?stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantit?ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o pi?decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro.
Capo II
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Sezione I
Disposizioni
generali
Art. 233.
Campo di applicazione
1. Fatto salvo quanto previsto per le attivit? disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunit?europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit? nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivit? lavorativa.
Art.
234.
Definizioni
1. Agli effetti del
presente decreto si intende per:
a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o pi?sostanze di cui al
numero 1), quando la concentrazione di una o pi?delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive
modificazioni;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui
all'allegato XLII, nonche' una sostanza od un preparato
emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;
b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n.
52, e successive modificazioni;
2) un preparato contenente una o pi?sostanze di cui al
punto 1), quando la concentrazione di una o pi?delle
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai
limiti di concentrazione per la classificazione di un
preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai
criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni;
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il
limite della concentrazione media, ponderata in funzione
del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di
un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento
determinato stabilito nell'allegato XLIII.
Sezione II
Obblighi
del datore di lavoro
Art.
235.
Sostituzione e riduzione
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purche' tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pi?basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.
Art.
236.
Valutazione del rischio
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacit?degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarit? delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui
all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione
dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti
dati:
a) le attivit?lavorative che comportano la presenza di
sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato XLII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati
agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurit?o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza pu?richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.
Art.
237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro
adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono
impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni
non superiori alle necessit?delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in
forma fisica tale da causare rischio di introduzione,
non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi
superiori alle necessit? predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in
aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali ?vietato
fumare?, ed accessibili soltanto ai lavoratori che
debbono recarvisi per motivi connessi con la loro
mansione o con la loro funzione. In dette aree e' fatto
divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in
modo che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o
mutageni nell'aria. Se ci?non e' tecnicamente possibile,
l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve
avvenire il pi?vicino possibile al punto di emissione
mediante aspirazione localizzata, nel rispetto
dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di
lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o
mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui
alla lettera c) e per individuare precocemente le
esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI
del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei
locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono
comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono
conservati, manipolati, trasportati in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai
fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle
lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in
condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente,
misure protettive particolari con quelle categorie di
lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti
cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente
elevati.
Art.
238.
Misure tecniche
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli
abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altres?a far riparare o sostituire quelli
difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Art.
239.
Informazione e formazione
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli
lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi
supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessit?di indossare e impiegare indumenti di
lavoro e protettivi e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le
misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit?in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche' gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art.
240.
Esposizione non prevedibile
1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non pu?essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.
Art.
241.
Operazioni lavorative particolari
1. Per le operazioni
lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali
e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure
di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione
rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o
mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso
alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e
dispositivi di protezione individuale che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
Sezione III
Sorveglianza
sanitaria
Art.
242.
Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive
specifiche
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito
dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformit?
all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della
concentrazione dell'agente in aria per verificare
l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'oppor-tunit?di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit?lavorativa.
Art.
243.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivit?svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivit?dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivit?che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in
caso di esposizione del lavoratore ad agenti
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le
variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanit?copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivit?dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo
di vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attivit?con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e
di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso
ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalit?di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.
Art.
244.
Registrazione dei tumori
1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attivit?istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altres?integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.
2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalit?di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.
3. Presso l'ISPESL e'
costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia
di sospetta origine professionale, con sezioni
rispettivamente dedicate:
a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di
Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);
b) ai casi di neoplasie delle cavit?nasali e dei seni
paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale
dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);
c) ai casi di neoplasie a pi?bassa frazione eziologia
riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di
elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1,
siano stati identificati cluster di casi possibilmente
rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di
mortalit?di possibile significativit?epidemiologica in
rapporto a rischi occupazionali.
4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicit?annuale.
5. I contenuti, le modalit?di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.
Art.
245.
Adeguamenti normativi
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della salute,
sentita la commissione consultiva permanente e la
Commissione consultiva tossicologica nazionale:
a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e
specifiche comunitarie o internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o
mutageni;
b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Capo III
Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Sezione I
Disposizioni
generali
Art.
246.
Campo di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attivit?lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art.
247.
Definizioni
l. Ai fini del presente
capo il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.
Sezione II
Obblighi
del datore di lavoro
Art.
248.
Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
Art.
249.
Valutazione del rischio
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni
sporadiche e di debole intensit?e a condizione che
risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui
al comma 1 che il valore limite di esposizione
all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di
lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260,
comma 1, nelle seguenti attivit?
a) brevi attivit?non continuative di manutenzione
durante le quali il lavoro viene effettuato solo su
materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non
degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente
legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti
amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei
campioni ai fini dell'individuazione della presenza di
amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensit? di cui al comma 2.
Art.
250.
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al
comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei
seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attivit?e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei
lavoratori
all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art.
251.
Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attivit?di
cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere
ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del
valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare
mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al
numero pi?basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare
dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale
da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria
filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore
ad un decimo del valore limite indicato all'articolo
254;
c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da
periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto
dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere
preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo
256, comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle
lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si
applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del
presente articolo;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo
tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se
ci?non e' possibile, da evitare emissione di polvere di
amianto nell'aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare
pulizia e manutenzione;
g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di
amianto o che contengono amianto devono essere stoccati
e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo
di lavoro il pi?presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sar?apposta un'etichettatura
indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono
essere successivamente trattati in conformit?alla
vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art.
252.
Misure igieniche
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le
attivit?di cui all'articolo 246, il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche':
a) i luoghi in cui si svolgono tali attivit?siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro
funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai
lavoratori di mangiare e bere senza rischio di
contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati
indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione
individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere
trasportati all'esterno solo per il lavaggio in
lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi
provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso
per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in
un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in
ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali
a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni
utilizzazione: siano prese misure per riparare o
sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato
prima di ogni utilizzazione.
Art.
253.
Controllo dell'esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanit?in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanit?(OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art.
254.
Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il pi?presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro pu? proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non pu?essere ridotta con altri mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.
Art.
255.
Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di
misure tecniche preventive per limitare la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che
questa superi il valore limite di cui all'articolo 254,
il datore di lavoro adotta adeguate misure per la
protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di
protezione individuali tali da garantire le condizioni
previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che
si prevede il superamento del valore limite di
esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la
dispersione della polvere al di fuori dei locali o
luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui
all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di
procedere a tali attivit?
Art.
256.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in
particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al
termine dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento
dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure
di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Art.
257.
Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad
attivit?comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai
loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi
compresa la necessit?di non fumare;
c) le modalit?di pulitura e di uso degli indumenti
protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel
ridurre al minimo l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254
e la necessit?del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il pi?presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
Art.
258.
Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della
formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di
prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda:
a) le propriet?dell'amianto e i suoi effetti sulla
salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere
amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per
ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le
attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la
corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessit?della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art.
259.
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit?fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilit? di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attivit?sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunit?di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunit?di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art.
260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di
rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.
Art.
261.
Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.
Capo IV
Sanzioni
Art. 262.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli
223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5,
229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239,
comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5,
lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254,
255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3,
e 260, comma 1;
b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e
5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250,
comma 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a
18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi
3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.
Art.
263.
Sanzioni per il preposto
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400
a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226,
228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238,
comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a
800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1,
2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.
Art.
264.
Sanzioni per il medico competente
1. Il medico competente e'
punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da
1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229,
comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a
800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.
Art.
265.
Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2.
Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Capo I
<\p> Art. 266.
<\p> Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit?lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Art.
267.
Definizioni
1. Ai sensi del presente
titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entit?microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire
materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in
vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Art.
268.
Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici
sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta
poche probabilit?di causare malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che pu?
causare malattie in soggetti umani e costituire un
rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si
propaga nella comunit? sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che pu?
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce
un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico
pu? propagarsi nella comunit? ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico
che pu?provocare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori e pu?
presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunit? non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non pu?essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio pi?elevato tra le due possibilit?
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Art.
269.
Comunicazione
1. Il datore di lavoro che
intende esercitare attivit? che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di
vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che e' stato autorizzato all'esercizio di attivit?che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attivit?di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), e' sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Art.
270.
Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivit? un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.
2. La richiesta di
autorizzazione e' corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione e' rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanit? Essa ha la durata di 5 anni ed e' rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonche' di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali e' stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
<\p>
Art. 271.
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro,
nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17,
comma 1, tiene conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente
biologico e delle modalit?lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che
presentano o possono presentare un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in
assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e
seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere
contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale e'
affetto un lavoratore, che e' da porre in correlazione
diretta all'attivit?lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note
dall'autorit?sanitaria competente che possono influire
sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarit?delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivit? lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attivit? quali
quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici,
possono implicare il rischio di esposizioni dei
lavoratori agli stessi, il datore di lavoro
pu?prescindere dall'applicazione delle disposizioni di
cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e
279, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non e' necessaria.
5. Il documento di cui
all'articolo 17 e' integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il
rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui
alla lettera a);
c) le generalit?del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche'
le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un
difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art.
272.
Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attivit?per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il
datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se
il tipo di attivit?lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o
potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure
di protezione individuali qualora non sia possibile
evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato
nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e
trattare campioni di origine umana ed animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se
necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente
dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici
all'interno del luogo di lavoro.
Art.
273.
Misure igieniche
1. In tutte le
attivit?nelle quali la valutazione di cui all'articolo
271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se
del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altres?a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti
quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Art.
274.
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivit?svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunit? i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.
Art.
275.
Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformit?all'allegato XLVII.
2. Il datore di lavoro
assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto
livello di contenimento, se l'agente appartiene al
gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso pu? far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanit? pu?individuare misure di contenimento pi?elevate.
Art.
276.
Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso pu?far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art.
277.
Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al pi?presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonche' i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gi?adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art.
278.
Informazioni e formazione
1. Nelle attivit?per le
quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit?in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III
Sorveglianza sanitaria
<\p>
Art. 279.
Prevenzione e controllo
1. I lavoratori addetti alle attivit?per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su
conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono gi?immuni all'agente biologico
presente nella lavorazione, da somministrare a cura del
medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le
procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformit?all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit?di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit?che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
Art.
280.
Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attivit?comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivit?svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'Istituto superiore di sanit? all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo
di vigilanza competente per territorio, comunicando ad
essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne
fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di
lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al
contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e
consegna al medesimo Istituto le relative cartelle
sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attivit?dell'azienda,
consegna all'Istituto superiore di sanit?e all'organo di
vigilanza competente per territorio copia del registro
di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo
registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attivit?che comportano rischio di esposizione
allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al
comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di
rischio;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori
interessati le relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante
per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel
registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivit?che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali e' noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo e' di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi e' custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalit?di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art.
281.
Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL e' tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonche' le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalit?di tenuta del registro di cui al comma 1, nonche' le modalit?di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Capo IV
Sanzioni
Art. 282.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli
269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2;
272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277,
comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280,
commi 1 e 2;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000 a euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280,
commi 3 e 4.
Art.
283.
Sanzioni a carico dei preposti
1. Il preposto e' punito
nei limiti dell'attivit?alla quale e' tenuto in
osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19:
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda
da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli:
271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275;
276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.
Art.
284.
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 279, comma 3.
Art.
285.
Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono
puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro
150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277,
comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo
277, comma 1.
Art.
286.
Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi
esposti
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
euro.
Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I
Disposizioni
generali
Art.
287.
Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non
si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche
dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo
stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze
chimicamente instabili;
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre,
marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le
pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i
quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze
pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al trasporto internazionale di merci pericolose per vie
navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per
l'Aviazione civile internazionale (ICAO),
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche'
la normativa comunitaria che incorpora i predetti
accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli
destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Art.
288.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: ?atmosfera esplosiva? una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
Capo II
Obblighi
del datore di lavoro
Art. 289.
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivit? in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura
dell'attivit?non consente di prevenire la formazione di
atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di
un'esplosione in modo da garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Art.
290.
Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli
obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore
di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da
atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti
elementi:
a) probabilit?e durata della presenza di atmosfere
esplosive;
b) probabilit?che le fonti di accensione, comprese le
scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate,
processi e loro possibili interazioni;
d) entit?degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Art.
291.
Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i
principi fondamentali della valutazione dei rischi e
quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro
prende i provvedimenti necessari affinche':
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in
quantit?tale da mettere in pericolo la sicurezza e la
salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro
siano strutturati in modo da permettere di svolgere il
lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi
atmosfere esplosive in quantit?tale da mettere in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia
garantito un adeguato controllo durante la presenza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,
mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.
Art.
292.
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di pi?imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilit?individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalit?di attuazione di detto coordinamento.
Art.
293.
Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantit?tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.
Art.
294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: ?documento sulla protezione contro le esplosioni?.
2. Il documento di cui al
comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e
valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle
zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le
prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e
mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la
sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di
lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.
Art.
295.
Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gi?utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
Art.
296.
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Capo II
Sanzioni
<\p>
Art. 297.
Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.
Titolo XII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
Art. 298.
Principio di specialit?/em>
1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o pi?disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.
Art.
299.
Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altres?su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
Art.
300.
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. L'articolo 25-septies
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e'
sostituito dal seguente:
?Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro).- 1. In
relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice
penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma
2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria
in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per
il delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al
delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,
commesso con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione
pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non
superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590,
terzo comma, del codice penale, commesso con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il
delitto di cui al precedente periodo si applicano le
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non superiore a sei mesi.?.
Art.
301.
Applicabilit?delle disposizioni di cui agli articoli 20
e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758
1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonche' da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art.
302.
Definizione delle contravvenzioni punite con la sola
pena dell'arresto
1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarit? le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La sostituzione di cui
al comma 1 non e' in ogni caso consentita:
a) quando la violazione abbia avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;
b) quando il fatto e' stato commesso da soggetto che
abbia gi?riportato condanna definitiva per la violazione
di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e
590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.
Art.
303.
Circostanza attenuante
1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, e' ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarit?riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.
Titolo XIII
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art. 304.
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306,
comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per
l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto
2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
nella materia disciplinata dal decreto legislativo
medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o pi?decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Art.
305.
Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
Art.
306.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si d?attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalit?esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive gi?recepite nell'ordinamento nazionale.